Art. 7.
(Arresto in flagranza).

      1. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive agonistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 6 della presente legge.

 

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